UN PO’ DI CHIAREZZA ARTT. 32 E 35 CCNL 12/02/2018
Sono i due articoli che hanno dato luogo alle più originali interpretazioni, non perché sono poco chiari quanto perché le Amministrazioni si sono rifiutate di pensare ed accettare che, in un gioco al continuo ribasso dei diritti dei lavoratori, il nuovo CCNL abbia apportato modifiche migliorative.
E’ vero che i pareri dell’ARAN non sono vincolanti (in caso di dubbi la strada da percorrere è quella dell’interpretazione autentica) ma è anche vero che le Amministrazioni non possono (eppur lo fanno) dare un significato ad un contratto chiaro pur di vessare i lavoratori.
E così l’ARAN in un dettagliato parere reso all’Agenzia delle Dogane e Monopoli scrive “è necessario preliminarmente chiarire che l’art.35 del CCNL 12/2/2018 introduce una organica ed esaustiva disciplina in materia di “assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici” che non si pone in contrasto, né su un piano diverso, rispetto alla previsione normativa dell’art. 55-septies del d.lgs 165/01”.
Ed ancora … “la disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa”.
Lungi da noi voler ripetere quanto scritto dall’Agenzia, pur ritenendo che le interpretazioni autentiche siano la “strada maestra” per chiarire eventuali dubbi poiché comportano il coinvolgimento di tutte le parti che hanno sottoscritto il Contratto, riteniamo indispensabile condividere tutte le risposte ai quesiti di cui veniamo in possesso affinchè altre Amministrazioni possano evitare ulteriori errate e fantasiose interpretazioni unilaterali.
Sottoscrivere un Contratto, pur consapevoli dei limiti, comporta la piena partecipazione.
Il Segretario Generale
(Claudia Ratti)