RAVENNA, FORLÌ, ANCONA, FOGGIA, ECC. FINALMENTE I COLLEGHI DI QUESTE ED ALTRE PROVINCE OTTENGONO GIUSTIZIA!

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Recupero del riposo settimanale non usufruito

e permesso retribuito per gli assenti.

SODDISFAZIONE PER Il RISULTATO RAGGIUNTO DAL NOSTRO SINDACATO.

Era dal giorno dopo le famose nevicate del 2012 che ci siamo subito attivati (vedi da ultimo il Flash n.2 del 22/01/13) per garantire ai colleghi delle province colpite dalle calamità naturali del 2012 di ottenere nient’altro che quanto previsto da contratto.

Il tragitto è stato lungo, eppure la nostra richiesta sembrava quasi inutile alla luce di quanto espressamente previsto dall’art.17, comma 2, CCNL 94-97 modificato dal CCNL integrativo 98/01: “Il riposo settimanale cade normalmente di Domenica e non deve essere inferiore alle ventiquattro ore”.

E di quanto anche afferma riguardo alla reperibilità l’art. 8 dell’Accordo riguardante le tipologie degli orari di lavoro del 12/01/96: “In caso di chiamata in servizio, l’attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.”

Sembrava facile fare la sintesi e riconoscere al personale che aveva lavorato (anche poche ore) il recupero del giorno di riposo settimanale non usufruito e per coloro “costretti” a casa dall’ordinanza prefettizia di chiusura degli Uffici la certificazione istituzionale dell’assenza.

La nostra continua sollecitazione ha spinto più recentemente l’Amministrazione a rivolgere nuovi e più approfonditi quesiti e solo ora, relativamente al caso di Ravenna ma ovviamente assimilabile a tutte le altre pari situazioni, rappresenta che :

la sussistenza di un provvedimento autoritativo derivante da cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del lavoratore impedisce in modo oggettivo ed assoluto l’espletamento della prestazione, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa, fermo restando l’obbligo della corresponsione della retribuzione nelle giornate interessate

Finalmente, quindi, così come peraltro già accade in altre Amministrazioni, il Ministero dell’Interno scioglie gli annosi dubbi convenendo che, per le giornate interessate dalle ordinanze prefettizie di chiusura degli uffici, potrà essere concesso un permesso compensativo per i colleghi che sono risultati assenti in ragione dell’ordinanza stessa. Per color, invece, che hanno comunque prestato servizio in quegli stessi giorni dovrà essere concessa anche il recupero della giornata lavorativa.

Un giusto risultato e necessario chiarimento anche per il futuro.

Ugl-INTESA – Flash 2013 n.30 – Ravenna, Forlì, Ancona ecc.giustizia su recupero festivo

Ugl-INTESA – Flash 2013 n. 2 – Assenza eventi meteorologici eccezionali

 

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