LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA RIDUCE LA PENSIONE

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NON TUTTI I CONTRIBUTI CONSENTIREBBERO DI ANDARE IN PENSIONE

Permangono molti dubbi sulle decurtazioni dell’ultima riforma pensionistica per quei lavoratori che intendono accedere alla pensione anticipata indipendentemente dall’età anagrafica con elevate anzianità contributive.

Ricordiamo che requisiti dal 2013 sono pari a 41 anni e 5 mesi per le donne e 42 anni e 5 mesi per gli uomini aumentati, a partire dal 1° gennaio 2014, di un ulteriore mese.

La Riforma Fornero (vedi circolari INPS n.35 e 37 del 2012) prevede sulla quota retributiva del trattamento pensionistico relativa all’anzianità maturate antecedentemente al 1°gennaio 2012 (per coloro con 18 anni di contributi entro il 1995) una riduzione di un punto percentuale per ogni anno di anticipo alla pensione rispetto all’età di 62 anni e di due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.

Le riduzioni non trovano applicazione per coloro che maturano il requisito previsto di anzianità contributiva entro il 2017, qualora l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro” includendo tra questi: periodi di astensione obbligatoria per maternità, obblighi di leva, infortunio, malattia, cassa integrazione guadagni ordinaria, contribuzione da riscatto ex art. 13 L.1338/62 (messaggio INPS n.219/2013).

Di conseguenza, per la determinazione dell’anzianità contributiva, utile per ottenere la pensione anticipata senza riduzione del relativo assegno deve essere valutata solo la contribuzione indicata. Già con parere dell’ottobre 2012 la gestione ex INPDAP  aveva precisato che assenze diverse da quelle previste dalla norma non costituiscono “prestazione effettiva di lavoro” e comporta riduzioni..
Solo poco tempo fa alcuni lavoratori hanno potuto verificare dai loro conteggi che, ad esempio, i giorni dedicati alla donazione del sangue non erano stati calcolati e quindi non validi per maturare il diritto pensionistico. In pratica quei giorni vanno recuperati per raggiungere il tetto di giornate lavorative necessarie al pensionamento.

Certo è che dai giorni di assenza per donazione sangue a quelli relativi ai congedi parentali, la tipologia di assenze con contribuzione figurativa nel pubblico impiego è molto ampia e complessa. Inoltre, determinati istituti, come quelli relativi all’assistenza di soggetti disabili, possono essere fruiti anche a ore e per i permessi orari la normativa non ne disciplina le conseguenze ai fini della determinazione della riduzione.

Un bel pasticcio sul quale è stata formulata istanza di interpello al Ministero del Lavoro ed a quello dell’Economia e pertanto, prima di dare risposte, ora l’INPS attende i chiarimenti ministeriali.

Il problema, semmai, è la più estesa interpretazione della norma. Se, ai fini del conteggio previdenziale, varranno (dopo il 2017) soltanto le giornate effettivamente lavorate (e non i periodi di accredito figurativo dei contributi), potrebbero incappare nella penalizzazione anche le lavoratrici che usufruiscono dei permessi maternità, gli studenti lavoratori che chiedono i giorni di permesso per sostenere gli esami, ma anche i militari in ferma breve. Così come i dipendenti che usufruiscono dei permessi mensili legge 104/92. Sarebbe l’ennesimo regalo della Professoressa Fornero. 

Infine, è stato precisato che il requisito contributivo, relativo alla pensione di anzianità riservata alle donne, che accedono al trattamento con il calcolo contributivo entro il 2015, può ritenersi raggiunto con 34 anni, 11 mesi e 16 giorni, a cui dovrà aggiungersi la finestra mobile dei 12 mesi.

Ugl-INTESA – Flash 2013 n 34 Contributi figurativi e pensione

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