ACCORDO STRALCIO FUA 2013 – LEGGE 104/92
ACCORDO STRALCIO FUA 2013
per finanziare i turni reperibilità di Prefetture-UTG e CAPI
Quest’oggi è stato sottoposto alle OO.SS. un’ipotesi di Accordo stralcio per l’utilizzo di quota delle risorse del Fondo Unico di amministrazione 2013 – pari a € 1.070.372 – per il finanziamento di 425 turni di reperibilità, compresi i CAPI, presso le Prefetture-UTG.
Le intenzioni dell’Amministrazione sono quelle di abbreviare, almeno per queste quote identificabili finora con certezza, i tempi di liquidazione.
Anche per il2012, adir il vero, era stata sottoscritta identica soluzione che non si è mostrata utile per ridurre i tempi di pagamento.
Gli istituti contenuti nello stralcio di accordo sottoscritto quest’oggi si spera potranno ottenere liquidazione prima dell’autunno del 2014.
Alla luce dell’accordo stralcio di oggi anche per il 2013 il FUA prevedrà gli stessi identici meccanismi distributivi del passato; produttività e posizioni organizzative comprese…
Le risorse complessivamente disponibili per il FUA 2013 dovrebbero assestarsi intorno ai 16milioni 800mila euro circa.
In allegato copia dell’Accordo stralcio FUA 2013.
LEGGE 104/92
CONGEDO STRAORDINARIO ANCHE A PARENTI O AFFINI ENTRO IL TERZO GRADO
Anche parenti e affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere di un congedo straordinario, “in caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati” dalla legge, per prendersi cura del disabile.
Lo ha deciso la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203/2013 del 18 luglio 2013, dichiarando illegittimo l’art. 42, comma 5, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), ricordando che la legge non includendo parenti o affini entro il terzo grado tra i soggetti che potevano accedere al congedo straordinario, «può pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso».
La dichiarazione di illegittimità costituzionale «è volta precisamente a consentire che, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti menzionati nella disposizione censurata, e rispettando il rigoroso ordine di priorità da essa prestabilito, un parente o affine entro il terzo grado, convivente con il disabile, possa sopperire alle esigenze di cura dell’assistito, sospendendo l’attività lavorativa per un tempo determinato, beneficiando di un’adeguata tranquillità sul piano economico».
Ugl-INTESA Flash 2013 n.25 Accordo stralcio FUA 2013 – L.104/92