LEGGE 104/92 – AL VIA FINALMENTE I TRASFERIMENTI, SEPPUR CON QUALCHE OSTACOLO DI TROPPO …
Dopo anni di solleciti e denunce (vedi da ultimo il Flash n.17/2015) l’Amministrazione ha preso atto di dover dare avvio finalmente ai trasferimenti ex legge 104/92 per le istanze presentate sino al 30 giugno 2015.
Cosa intende però fare l’Amministrazione?
Introdurre criteri e requisiti applicativi assolutamente non contemplati dal legislatore. Ad esempio sarà trasferito chi, sebbene sopporti una drammatica situazione familiare, risulterà fortunato ad avere i seguenti requisiti: copertura di almeno il 60% della dotazione organica del profilo professionale e consistenza di organico complessiva dell’Ufficio non inferiore al 60%.
Per i dipendenti disabili ai sensi dell’art.21differenti percentuali (40% e 50%).
Mobilità provinciale per tutte le fattispecie ex legge 104/92 e quella in ambito comunale limitata ai dipendenti disabili ai sensi dell’art.21 della stessa legge.
Insomma, prima la dotazione organica di profilo, poi quella complessiva del suo Ufficio, poi Lourdes e forse ce la facciamo…
È possibile richiedere maggiori informazioni relativamente all’ipotesi formulata dall’Amministrazione direttamente ai nostri Responsabili territoriali.
Di seguito la nostre osservazioni formulate all’Amministrazione:
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Roma, 13 luglio 2015
Al Capo Dipartimento Politiche Personale Amm.ne Civile e RSF
Prefetto Luigi Varratta
e p.c.
Ufficio Relazioni Sindacali
Oggetto: Schema circolare trasferimenti ai sensi della Legge 104/92.
Si fa riferimento alla bozza di circolare di cui all’oggetto pervenuta a questa O.S. con nota dell’Ufficio Relazioni Sindacali n. OM.24105/C-15961 del 10 luglio 2015.
Sebbene ormai a distanza di troppo tempo dalle nostre prime denunce a riguardo, non si può non apprezzare da parte della S.V. l’aver assunto tra i primi impegni nella funzione di Capo Dipartimento delle Politiche del Personale il riavvio dei processi di mobilità a cominciare da quello relativo alle istanze ai sensi della legge 104/92 .
Pur tuttavia, è impossibile non rilevare che i criteri a cui l’Amministrazione intende attenersi non recepiscono le soluzioni più volte avanzate dalla scrivente Sigla , né tanto meno aderiscono pienamente alle indicazioni fornite dalla legge 104/92.
La soluzione proposta rischia anzi di aggravare nel suo complesso la dinamica applicativa della legislazione richiamata favorendo discriminazioni e disuguaglianze.
Appaiono, altresì, dimenticate altre situazioni tutelate dal legislatore, come ad esempio gli istituti previsti dal D. Lgs. 151/2001 per genitori con figli minori di tre anni, agevolabili con provvedimenti temporanei e, in taluni casi, bloccati da tempo pur in presenza di congrue dotazioni di organico al pari di molte istanze ex legge 104/92. …. ( continua a leggere )